Normative sito web: Ma quali sono?

Normative sito web. Ma quali sono?

Diverse sono le disposizioni atte a disciplinare il web. Ma quali sono le normative? Di seguito riporto l’interessante articolo tratto dal blog Terzo Piano 

Il sito Terzo Piano fa il punto sulle normative che disciplinano le iniziative on-line prime fra tutte l’adozione di un sito internet. Normative sito web

Le disposizioni principali in materia non formano una disciplina organica ma sono racchiuse in distinte normative ed in particolare nel Codice civile, nel D.P.R. 633/1972, nel D.Lgs. 196/2003, nel D.L. 259/2003, nel D.L. 185/2008 e nel D.L. 179/2012. Normative sito web.

Per quanto riguarda il Codice civile gli articoli di riferimento sono:

  • l’art. 2250 concernente le indicazioni che devono essere fornite negli atti e nella corrispondenza;

  • l’art. 2630 relativo alle sanzioni in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui all’articolo precedente;

  • l’art. 2497-bis concernente l’attività di direzione e di coordinamento;

  • gli artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-septies che prevedono nuove modalità per la pubblicazione del progetto di fusione e di scissione e di altri documenti relativi all’operazione.

Per chi voglia presentarsi con un proprio sito innazitutto deve far fronte ad un piccolo grande adempimento: l’art. 35, D.P.R. 633/1972 prevede che il numero di partita Iva venga indicato anche nella home page del sito Internet della società.

Oggi iniziamo con gli adempimenti civilistici. La nostra azienda che si affaccia al mondo on-line deve innanzitutto ricordare che ll’art. 2250 c.c., come modificato dall’art. 42, L. 88/2009 (in vigore dal 29.7.2009), in attuazione della Direttiva Cee 2003/58/Ce, introduce l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali negli atti, nella corrispondenza (ad esempio, contratti, bilanci, fatture emesse, lettere, fax, ordinativi, ecc.) nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito web) e in tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi le e-mail ed i profili delle società sui social networks.

Le  informazioni riguardano:

  • ragione sociale;

  • indirizzo completo della sede legale della società;

  • codice fiscale e partita Iva;

  • numero di iscrizione e Ufficio del Registro delle imprese ove la società è iscritta;

  • numero Rea (Repertorio economico amministrativo);

  • il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le sole società di capitali);

  • l’eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;

  • l’eventuale stato di società con unico socio (per le S.p.a. e le S.r.l. unipersonali);

  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (tale informativa è resa necessaria dall’art. 2497-bis c.c.).

Ll’obbligo di indicare nel sito Internet della società il numero di partita Iva è previsto, oltre che dall’art. 2250 c.c., anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001.

Tale disposizione prevede che il numero di partita Iva attribuito dall’Agenzia delle Entrate vada indicato anche nell’eventuale home page del sito Internet riferito all’attività cui è stato attribuito.

L’obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività.

Di conseguenza, precisa la R.M. 16.5.2006, n. 60/E, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva.

Ad oggi sembra invece non esserci nessun obbligo specifico di indicare l’indirizzo Pec sulla carta intestata, negli atti e nella corrispondenza dell’azienda né nel sito web in quanto l’art. 16, D.L. 185/2008 e l’art. 5, D.L. 179/2012non prevedono altro obbligo oltre alla comunicazione delle casella Pec al Registro delle imprese.

In particolare:

  • l’art. 16, D.L. 185/2008 dispone che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese mentre, ai sensi del medesimo articolo, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata;

  • l’art. 5, D.L. 179/2012 estende alle imprese individuali l’obbligo di depositare presso il Registro delle imprese il proprio indirizzo Pec.

A parere di Terzo Piano anche se la legislazione in materia non è assolutamente esaustiva, l’indirizzo Pec è da considerare al pari delle altre informazioni minime obbligatorie cui l’impresa è tenuta a dare massima trasparenza.

A questo proposito è importante anche sottolineare che l’art. 7, D.Lgs. 70/2003(Informazioni generali obbligatorie) in attuazione della Direttiva Cee 2000/31/ Ce relativa a taluni aspetti del commercio elettronico, specifica al co. 1 che “il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;

  • il domicilio o la sede legale;

  • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;

  • il numero di iscrizione al Repertorio delle attività economiche, Rea, o al Registro Imprese;

  • gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione”.

La norma riportata è stata emanata prima che la Pec venisse introdotta e regolamentata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 68/2005.

Interessanti in materia sono anche i profili sanzionatori. L’art. 2630 c.c., come modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese ovvero di fornire, negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica, le informazioni prescritte dall’art. 2250, co. 1, 2, 3 e 4, c.c. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206 a euro 2.065.

I soggetti attivi dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo in parola sono coloro che, per legge o a causa delle funzioni rivestite all’interno della società o del consorzio, sono tenuti ad eseguire denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle imprese ed in particolare:

  • gli amministratori;

  • i sindaci;

  • i liquidatori;

  • gli amministratori giudiziari e i commissari governativi.

La formula generica “chiunque” utilizzata dall’articolo in analisi permette di includere tra i soggetti destinatari del regime sanzionatorio ogni figura che sia obbligata per legge all’espletamento dell’adempimento sanzionabile; possono quindi essere annoverati non solo i soggetti formalmente investiti delle cariche sociali di diritto o di fatto.

L’organo competente ad irrogare la sanzione è la Camera di Commercio.

La mancata esposizione è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da euro 258,23 a euro 2.065,83, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

Fonte: Terzo Piano
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